Libro IVDelle obbligazioni
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- Art. 1572 Art. 1572 - Locazioni eccedenti l'ord. amm. Un contratto di locazione per oltre nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione; lo stesso vale per anticipazioni del corrispettivo oltre un anno.
- Art. 1573 Limite di durata della locazione: trenta anni La locazione non può superare i trenta anni; se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, viene ridotta a trenta anni. (Art. 1573)
- Art. 1574 Locazione senza determinazione di tempo Locazione senza durata: 1 anno per case non arredate o locali; unità pigione per arredate; unità corrispettivo per cose mobili; durata fondo per mobili.
- Art. 1575 Casa in affitto: 3 obblighi del proprietario L'articolo 1575 c.c. impone al locatore di: 1) consegnare la cosa in buono stato; 2) mantenerla per l'uso convenuto; 3) garantirne il pacifico godimento.
- Art. 1576 Ripartizione spese riparazioni e manutenzione L'Art. 1576 stabilisce che il proprietario paga le riparazioni necessarie, mentre l'inquilino copre la piccola manutenzione e le spese dei beni mobili.
- Art. 1577 Riparazioni: avviso e intervento diretto Conduttore deve avvisare locatore riparazioni non a suo carico; per urgenti può eseguirle direttamente e chiedere rimborso, con avviso contestuale. Art. 1577.
- Art. 1578 Art. 1578 Codice Civile — Vizi della casa in affitto Art. 1578 c.c.: se la casa locata ha vizi che ne riducono l'uso, l'inquilino può chiedere la risoluzione o la riduzione del canone.
- Art. 1579 Limiti a esonero responsabilità locatore L'articolo 1579 c.c. rende inefficaci le clausole di esonero del locatore se i vizi sono stati taciuti in mala fede o impediscono il godimento della cosa.
- Art. 1580 Cose pericolose per la salute Il conduttore può risolvere il contratto se vizi della cosa espongono a serio pericolo la sua salute o dei familiari, anche se noti e nonostante rinunzia.
- Art. 1581 Vizi sopravvenuti nella locazione L'art. 1581 estende le norme sugli artt. 1578-1580 (vizi iniziali, limitazioni, cose pericolose) ai vizi della cosa che si manifestano durante la locazione.
- Art. 1582 Divieto d'innovazione per il locatore L'articolo 1582 del Codice Civile vieta al locatore di compiere innovazioni che riducano il godimento del conduttore. Nessuna eccezione.
- Art. 1583 Mancato godimento per riparazioni urgenti Il conduttore tollera le riparazioni urgenti sulla cosa locata, anche se privano del godimento parziale; la riduzione del canone è disciplinata dall'art. 1584.
- Art. 1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni Se le riparazioni durano oltre un sesto della durata e oltre venti giorni, spetta riduzione del corrispettivo; se rendono inabitabile l'alloggio, scioglimento.
- Art. 1585 Garanzia per molestie Il locatore garantisce il conduttore dalle molestie di terzi che vantano diritti. Non per molestie di terzi senza pretese; il conduttore agisce da sé.
- Art. 1586 Avviso al locatore per pretese di terzi Il conduttore deve avvisare il locatore se terzi pretendono diritti sulla cosa locata; se agiscono in giudizio, il locatore assume la lite.
- Art. 1587 Obblighi dell'inquilino: pagare affitto e uso. Secondo l'art. 1587 c.c., il conduttore deve usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia per l'uso pattuito e pagare il corrispettivo nei termini.
- Art. 1588 Responsabilità del conduttore Art. 1588 c.c.: responsabilità del conduttore per perdita e deterioramento, anche da incendio, salvo prova contraria. Include danni da persone ammesse.
- Art. 1589 Incendio di immobile affittato e assicurato Se l'immobile affittato è assicurato dal locatore, la responsabilità dell'inquilino per incendio è limitata alla differenza tra indennizzo e danno effettivo.
- Art. 1590 Danni e normale usura fine locazione L'inquilino restituisce l'immobile nello stato ricevuto, salvo il normale deterioramento d'uso o vetustà. Senza descrizione, si presume ricevuto in buono stato.
- Art. 1591 Art. 1591 Codice Civile — Ritardata restituzione: il conduttore paga fino alla riconsegna L'art. 1591 c.c. obbliga il conduttore in mora a restituire l'immobile a versare il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, oltre al maggior danno.
- Art. 1592 Indennità per miglioramenti Miglioramenti: nessuna indennità senza consenso. Con consenso, indennità = minore tra spesa e valore alla riconsegna. Miglioramenti compensano deterioramenti.
- Art. 1593 Diritti sulle addizioni fatte dall'inquilino Alla fine dell'affitto l'inquilino può staccare le addizioni se non fa danni. Se il proprietario le tiene, paga il meno tra la spesa e il valore.
- Art. 1594 Sublocazione e cessione del contratto Il conduttore può sublocare la cosa salvo patto contrario, ma per cedere il contratto occorre il consenso. Per i beni mobili serve autorizzazione o usi.
- Art. 1595 Azione diretta contro il subconduttore Il locatore può agire direttamente contro il subconduttore per chiedere i canoni non pagati. Lo scioglimento della locazione travolge la sublocazione.
- Art. 1596 Scadenza del contratto e disdetta La locazione a tempo determinato cessa alla scadenza senza disdetta; quella a tempo indeterminato richiede disdetta prima della scadenza ex art. 1574.
- Art. 1597 Rinnovazione tacita della locazione Se alla scadenza il conduttore rimane nell'immobile senza opposizione, la locazione si rinnova alle stesse condizioni ma con durata a tempo indeterminato.
- Art. 1598 Garanzie di terzi non si estendono a proroghe La garanzia prestata da un terzo non copre le obbligazioni del conduttore derivanti da proroghe del contratto, salvo patto contrario.
- Art. 1599 Vendita della cosa locata e opponibilità. La vendita della cosa locata non scioglie l'affitto se ha data certa anteriore. Per gli immobili non trascritti il limite è di un novennio dall'inizio.
- Art. 1600 Detenzione anteriore al trasferimento Se locazione senza data certa ma detenzione anteriore, l'acquirente non è tenuto a rispettarla oltre la durata per locazioni a tempo indeterminato.
- Art. 1601 Conduttore licenziato: risarcimento da locatore Il locatore è tenuto a risarcire il danno al conduttore che venga licenziato dall'acquirente per mancanza di data certa anteriore al trasferimento del bene.
- Art. 1602 Effetti dell'opponibilità della locazione Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra dal giorno dell'acquisto nei diritti e obblighi del contratto - Art. 1602 c.c.
- Art. 1603 Scioglimento locazione per vendita Se la locazione prevede la clausola di scioglimento per vendita, l'acquirente deve rispettare il preavviso e l'inquilino non ha diritto al risarcimento.
- Art. 1604 Vendita con riscatto: divieto di licenziamento Il compratore con patto di riscatto non può licenziare il conduttore fino a che l'acquisto non diventa irrevocabile con la scadenza del termine per il riscatto.
- Art. 1605 Pagamento anticipato del canone locazione L'anticipo o la cessione del canone di locazione vale verso il nuovo acquirente solo se da atto scritto con data certa prima del trasferimento.
- Art. 1606 Diritto locatore estinto: locazioni mantenute Mantiene le locazioni con data certa, senza frode e non oltre tre anni, quando il diritto del locatore si estingue retroattivamente.
- Art. 1607 Durata della locazione a vita dell'inquilino La locazione abitativa può essere pattuita per l'intera vita dell'inquilino e prolungarsi per due anni successivi alla sua morte ai sensi dell'Art. 1607 c.c.
- Art. 1608 Licenziamento inquilino per mancanza garanzie Il locatore può licenziare l'inquilino di una casa non mobiliata se non fornisce mobili sufficienti o altre garanzie per la pigione, ex art. 1608 c.c.
- Art. 1609 Art. 1609 Codice Civile — Piccole riparazioni a carico dell'inquilino Art. 1609 c.c.: sono a carico dell'inquilino solo le riparazioni dovute all'uso, non quelle da vetustà o caso fortuito. Testo e spiegazione.
- Art. 1610 Spurgo di pozzi e latrine L'articolo 1610 del Codice Civile stabilisce che lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore, non dell'inquilino.
- Art. 1611 Danni da incendio con più inquilini In caso di incendio in un immobile con più inquilini, i danni al locatore si dividono in proporzione al valore della porzione occupata. Art. 1611.
- Art. 1612 Recesso del locatore per abitare Il locatore che si è riservato il recesso per abitare la casa locata deve dare una licenza motivata entro il termine stabilito dagli usi locali. Art. 1612.
- Art. 1613 Recesso per trasferimento dell'impiegato Gli impiegati pubblici trasferiti d'ufficio possono recedere dalla locazione con disdetta motivata. Il recesso ha effetto dal secondo mese successivo.
- Art. 1614 Recesso degli eredi dalla locazione Morte dell'inquilino: se il contratto dura piu' di un anno e vieta la sublocazione, gli eredi possono recedere entro tre mesi con preavviso pari a tre mesi.
- Art. 1615 Gestione e godimento della cosa produttiva L'affittuario deve gestire la cosa produttiva secondo la sua destinazione economica e l'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità.
- Art. 1616 Affitto senza durata: recesso con preavviso L'articolo 1616 stabilisce che, senza durata concordata, ciascuna parte può recedere dall'affitto con congruo preavviso, salvi norme corporative e usi.
- Art. 1617 Obbligo del locatore: consegna in stato idoneo Il locatore deve consegnare la cosa, con accessori e pertinenze, in stato idoneo all'uso o alla produzione a cui è destinata. Art. 1617.
- Art. 1618 Inadempimenti dell'affittuario Art. 1618 c.c.: il locatore può chiedere la risoluzione se l'affittuario non fornisce i mezzi, non osserva le regole tecniche o muta la destinazione economica.
- Art. 1619 Controllo del locatore sull'affitto L'articolo 1619 del Codice Civile attribuisce al locatore il diritto di verificare in ogni momento, anche sul posto, l'adempimento dell'affittuario.
- Art. 1620 Miglioramento della produttività L'affittuario può migliorare la produttività del bene affittato, purché non crei obblighi o danni al locatore e rispetti la produzione.
- Art. 1621 Riparazioni straordinarie e ordinarie Art. 1621 c.c.: durante l'affitto, il locatore paga le riparazioni straordinarie, mentre l'affittuario paga quelle ordinarie.
- Art. 1622 Riduzione fitto o scioglimento contratto Se le riparazioni del locatore causano all'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito, si puo' chiedere la riduzione del fitto o lo scioglimento.
- Art. 1623 Modifica fitto per norme imperative Se leggi o atti d'autorità alterano la gestione produttiva favorendo una parte, è possibile chiedere la revisione del fitto o lo scioglimento.
- Art. 1624 Divieto di subaffitto senza consenso. L'affittuario non può subaffittare senza consenso del locatore. La facoltà di cedere l'affitto include quella di subaffittare, ma non viceversa.
- Art. 1625 Scioglimento affitto per vendita immobile Se prevista la clausola di scioglimento per vendita, l'acquirente deve dare licenza ex art. 1616 o con sei mesi di preavviso per i fondi rustici.
- Art. 1626 Scioglimento dell'affitto per incapacità o insolvenza 1626 L'affitto si scioglie se l'affittuario viene interdetto, inabilitato o diventa insolvente, salvo idonea garanzia. Art. 1626 c.c.
- Art. 1627 Morte dell'affittuario: recesso entro 3 mesi Alla morte dell'affittuario, locatore ed eredi possono recedere entro 3 mesi con preavviso di 6 mesi. Per fondi rustici, effetto a fine anno agrario in corso.
- Art. 1628 Durata minima dell'affitto di fondo rustico Se norme corporative fissano un periodo minimo, l'affitto di fondo rustico stipulato per durata inferiore si estende automaticamente a tale periodo minimo.
- Art. 1629 Limiti di durata affitto boschi L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni ai sensi dell'art. 1629 c.c.
- Art. 1630 Durata affitto di fondo senza termine L'affitto di un fondo senza termine dura per il ciclo delle colture o la raccolta dei frutti e richiede una disdetta con preavviso di sei mesi.
- Art. 1631 Affitto fondo: eccesso/difetto estensione Se l'estensione reale del fondo affittato a misura o a corpo con indicazione è diversa da quella dichiarata, si applicano le norme sulla vendita.
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1632 Abrogato
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1633 Abrogato
- Art. 1634 Inderogabilità dei due articoli precedenti Art. 1634: le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili, ossia non modificabili dalle parti private contraenti.
- Art. 1635 Riduzione affitto per perdita frutti Se un evento fortuito distrugge almeno un terzo dei frutti nell'affitto pluriennale, si può chiedere la riduzione del canone, al massimo fino alla metà.
- Art. 1636 Riduzione del fitto per frutti perduti Per affitti di un anno, se un evento fortuito distrugge almeno un terzo dei frutti pendenti, l'affittuario puo ottenere una riduzione proporzionale del canone.
- Art. 1637 Rischio dei casi fortuiti nell'affitto L'affittuario può assumere solo il rischio di casi fortuiti ordinari e prevedibili con patto espresso. È nullo ogni patto sui fortuiti straordinari.
- Art. 1638 Indennità all'affittuario per espropriazione L'affittuario ha diritto a ottenere dal locatore la parte dell'indennità di espropriazione corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
- Art. 1639 Canone di affitto in frutti del fondo Il canone di affitto può essere una quota o una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato, ai sensi dell'Art. 1639 c.c.
- Art. 1640 Restituzione delle scorte morte nell'affitto L'articolo regola la restituzione e il conguaglio delle scorte morte (macchinari, attrezzi) consegnate all'affittuario al termine del contratto di affitto.
- Art. 1641 Rinvio agli artt. 1642-1646 per scorte vive Se il bestiame della dotazione del fondo è fornito dal locatore, si applicano gli artt. 1642-1646, salvo norme corporative o patti diversi.
- Art. 1642 Proprietà del bestiame nell'affitto Il bestiame consegnato e determinato resta di proprietà del locatore. L'affittuario può disporre dei singoli capi, mantenendo la dotazione del fondo.
- Art. 1643 Rischio della perdita del bestiame L'art. 1643 c.c. stabilisce che il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui lo riceve, salvo diverso patto.
- Art. 1644 Accrescimenti e frutti del bestiame L'affittuario ha diritto ai parti, accrescimenti e frutti del bestiame, ma il letame va impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
- Art. 1645 Riconsegna del bestiame e conguaglio Al termine dell'affitto occorre restituire bestiame pari per specie, qualita e peso. Eventuali differenze di valore si saldano con un conguaglio in denaro.
- Art. 1646 Rapporti tra affittuario uscente e subentrante Obblighi di messa a disposizione di locali tra affittuario uscente e subentrante per lavori e consumo. Rinvio a norme corporative e usi locali.
- Art. 1647 Nozione dell'affitto a coltivatore diretto L'affitto a coltivatore diretto (art. 1647): fondo coltivato prevalentemente con lavoro proprio o familiare entro limiti di estensione delle norme corporative.
- Art. 1648 Pagamento rateale fitto per perdita frutti Art. 1648 c.c. permette al giudice di rateizzare il canone se un caso fortuito ordinario causa perdita di almeno metà dei frutti.
- Art. 1649 Subaffitto: effetto del consenso del locatore Se il locatore acconsente al subaffitto, il rapporto diventa locazione diretta tra locatore e nuovo affittuario, ai sensi dell'Art. 1649 Codice Civile.
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1650 Abrogato
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1651 Abrogato
- Art. 1652 Anticipazioni all'affittuario Il locatore deve anticipare sementi, fertilizzanti e antiparassitari all'affittuario che non può provvedere. Il credito produce interessi al saggio legale.
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1653 Abrogato
- Art. 1655 Definizione di appalto Art. 1655 definisce l'appalto: una parte assume, con organizzazione e a proprio rischio, il compimento di un'opera o servizio verso corrispettivo in denaro.
- Art. 1656 Subappalto vietato senza autorizzazione L'articolo 1656 del Codice Civile vieta all'appaltatore di subappaltare l'esecuzione dell'opera o del servizio senza l'autorizzazione del committente.
- Art. 1657 Determinazione del corrispettivo Quando le parti non hanno stabilito il corrispettivo né il modo di determinarlo, si fa riferimento a tariffe o usi; in mancanza, lo determina il giudice.
- Art. 1658 Fornitura della materia dall'appaltatore L'art. 1658 c.c. impone all'appaltatore di fornire la materia necessaria, salvo diversa convenzione o usi. Disciplina la fornitura dei materiali.
- Art. 1659 Variazioni concordate del progetto L'art. 1659 c.c. vieta variazioni non autorizzate per iscritto; se il prezzo è globale, nessun compenso extra salvo patto.
- Art. 1660 Variazioni indispensabili all'opera In mancanza di accordo sulle variazioni indispensabili dell'opera, decide il giudice. Se superano il sesto del prezzo, l'appaltatore puo' recedere.
- Art. 1661 Variazioni dal committente: limite di un sesto Art. 1661: il committente può variare il progetto entro un sesto del prezzo; l'appaltatore ha diritto a compenso per maggiori lavori, salvo modifiche notevoli.
- Art. 1662 Controllo e verifica in corso d'opera Il committente può controllare i lavori e, se non conformi, fissare un termine per l'adeguamento. Scaduto, contratto risolto e diritto al risarcimento.
- Art. 1663 Obbligo di avviso dei difetti della materia L'appaltatore deve avvisare subito il committente dei difetti della materia, se scoperti nell'opera e ne compromettono l'esecuzione. Art. 1663 c.c.
- Art. 1664 Revisione del prezzo dell'appalto e imprevisti Revisione del prezzo nell'appalto per aumenti dei costi superiori al decimo ed equo compenso per difficolta geologiche o idriche impreviste.
- Art. 1665 Verifica e pagamento dell'opera Se il committente non verifica l'opera o la accetta senza riserve, l'opera si considera accettata e l'appaltatore ha diritto al pagamento (art. 1665 c.c.).
- Art. 1666 Verifica e pagamento per partite Art. 1666 Codice Civile: verifica e pagamento per partite. Il pagamento di una partita fa presumere l'accettazione; gli acconti no.
- Art. 1667 sessanta giorni denuncia, due anni azione - Art.1667 c.c. Art. 1667 c.c.: garanzia per difformità e vizi. Denuncia entro sessanta giorni, azione entro due anni dalla consegna. Decadenza se non denunciato.
- Art. 1668 Rimedi per difetti dell'opera realizzata In caso di vizi dell'opera, il committente può chiedere l'eliminazione a spese dell'appaltatore, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
- Art. 1669 Dieci anni per rovina e gravi difetti L'appaltatore risponde per dieci anni dal compimento per rovina o gravi difetti. Denuncia entro un anno dalla scoperta. Prescrizione in un anno.
- Art. 1670 Regresso verso subappaltatori: sessanta giorni (Art.1670) L'appaltatore deve comunicare ai subappaltatori la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento, pena decadenza dal diritto di regresso (Art. 1670).
- Art. 1671 Recesso dal contratto d'appalto Il committente può recedere dal contratto d'appalto anche dopo l'inizio dell'esecuzione, indennizzando per spese, lavori eseguiti e mancato guadagno. Art. 1671.
- Art. 1672 Pagamento per parte compiuta Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile, il committente paga la parte già compiuta utile in proporzione al prezzo totale.