Libro IVDelle obbligazioni
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- Art. 1173 Fonti delle obbligazioni L'art. 1173 c.c. elenca le fonti delle obbligazioni: contratto, fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo secondo l'ordinamento giuridico.
- Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione La prestazione oggetto dell'obbligazione deve avere un valore economico e soddisfare un interesse del creditore, anche non patrimoniale. Art. 1174.
- Art. 1175 Comportamento secondo correttezza Obbligo di correttezza tra debitore e creditore: comportarsi secondo le regole della correttezza nei rapporti obbligatori.
- Art. 1176 Diligenza nell'adempimento delle obbligazioni La norma definisce il criterio della diligenza del buon padre di famiglia per l'obbligazione comune e il parametro professionale per l'attività esercitata.
- Art. 1177 Obbligo di custodire fino alla consegna L'articolo 1177 del Codice Civile stabilisce che l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include l'obbligo di custodirla fino alla consegna.
- Art. 1178 Obbligazioni generiche: qualità media Nelle obbligazioni di cose determinate solo nel genere, il debitore deve consegnare beni di qualità non inferiore alla media. Art. 1178 c.c.
- Art. 1179 Scelta della garanzia quando non specificata Se il modo e la forma della garanzia non sono determinati, l'obbligato può scegliere tra garanzia reale, personale o altra sufficiente cautela (art. 1179 c.c.).
- Art. 1180 Pagamento del debito da parte di un terzo Un terzo puo adempiere l'obbligazione altrui anche contro la volonta del creditore. Il creditore puo rifiutare se vi e opposizione del debitore.
- Art. 1181 Rifiuto dell'adempimento parziale Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. Art. 1181
- Art. 1182 Luogo in cui eseguire il pagamento Determina il luogo dell'adempimento: i soldi al domicilio del creditore, le cose determinate dove si trovavano e le altre prestazioni dal debitore.
- Art. 1183 Tempo dell'adempimento senza termine Se non determinato il tempo, creditore può esigere subito. Se necessario, giudice fissa termine. Se rimesso a debitore o creditore, giudice decide.
- Art. 1185 Pagamento prima del termine Il creditore non può chiedere il pagamento prima della scadenza. Se il debitore paga prima, non può riavere i soldi, ma solo la perdita subita.
- Art. 1186 Il creditore può esigere subito la prestazione L'art. 1186 c.c.: il creditore può esigere subito la prestazione se il debitore è insolvente, ha ridotto le garanzie o non ha dato quelle promesse.
- Art. 1187 Calcolo della scadenza dell'obbligazione L'Art. 1187 regola il calcolo delle scadenze richiamando l'art. 2963: la proroga per i giorni festivi cede di fronte a usi diversi o patti tra le parti.
- Art. 1188 A chi va effettuato il pagamento Il pagamento va fatto al creditore o suo rappresentante, o a persona autorizzata. Se fatto a non legittimato, libera il debitore solo se ratifica o approfitta.
- Art. 1189 Pagamento al creditore apparente Pagamento al creditore apparente: il debitore è liberato se prova buona fede; chi riceve deve restituire al vero creditore secondo le regole dell'indebito.
- Art. 1190 Pagamento al creditore incapace Pagamento a creditore incapace: il debitore non è liberato se non prova che il pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. Art. 1190 c.c.
- Art. 1191 Pagamento da incapace: non impugnabile Il debitore che ha pagato non può impugnare il pagamento per la propria incapacità. Art. 1191 c.c. vieta di annullare il pagamento per incapacità del debitore.
- Art. 1192 Pagamento con cose altrui Il debitore non può impugnare il pagamento con cose altrui, salvo offra prestazione con cose proprie. Il creditore in buona fede può impugnarlo.
- Art. 1193 Come imputare un pagamento a piu debiti Chi ha piu debiti verso la stessa persona puo scegliere quale saldare. Senza dichiarazione scattano i criteri legali: dal debito scaduto a quello piu antico.
- Art. 1194 Imputazione del pagamento agli interessi Debitore non può imputare il pagamento al capitale senza consenso del creditore. Pagamento in conto di capitale e interessi va prima agli interessi (Art. 1194).
- Art. 1195 Effetto della quietanza con imputazione Chi con più debiti accetta una quietanza con imputazione del pagamento non può pretendere imputazione diversa, salvo dolo o sorpresa. Art. 1195 c.c.
- Art. 1197 Prestazione in luogo dell'adempimento L'Art. 1197 c.c. vieta al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta senza il consenso del creditore per estinguere l'obbligazione.
- Art. 1198 Cessione di credito per estinguere debito L'obbligazione si estingue solo con la riscossione effettiva del credito ceduto, salvo diversa volontà delle parti o negligenza del creditore.
- Art. 1199 Obbligo del creditore di rilasciare quietanza Il creditore deve rilasciare quietanza a richiesta e spese del debitore. La quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
- Art. 1200 Obbligo di liberazione delle garanzie Dopo il pagamento, il creditore è obbligato a consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali e da ogni altro vincolo. Art. 1200 cc.
- Art. 1201 Surrogazione per volontà del creditore Il creditore che riceve il pagamento da un terzo può surrogarlo nei propri diritti, purché la surrogazione sia espressa e contemporanea al pagamento.
- Art. 1202 Surrogazione per volontà del debitore Il debitore che prende a mutuo per pagare può surrogare il mutuante nei diritti del creditore a tre condizioni (art. 1202).
- Art. 1203 Surrogazione legale: casi di diritto Cinque casi di surrogazione legale automatica: creditore chirografario, acquirente immobile, coobbligato, erede, altri casi di legge - Art. 1203.
- Art. 1204 Surrogazione contro terzi garanti La surrogazione (artt. 1201-1203) ha effetto anche contro i terzi garanti del debitore. Per crediti con pegno si richiama l'art. 1263, comma 2.
- Art. 1205 Surrogazione parziale Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono verso il debitore in proporzione a quanto dovuto, salvo patto contrario.
- Art. 1206 Quando il creditore è in mora Art. 1206 c.c.: il creditore è in mora se senza motivo legittimo non accetta l'offerta di pagamento o non fa quanto necessario per l'adempimento.
- Art. 1207 Effetti della mora del creditore Art. 1207: impossibilità a carico creditore, cessazione interessi/frutti, risarcimento danni, spese custodia. Effetti dal giorno offerta se valida.
- Art. 1208 Requisiti per validità offerta L'offerta al creditore è valida solo se fatta da persona capace, per l'intero debito, a termine scaduto, al domicilio, da ufficiale pubblico. Art. 1208 c.c.
- Art. 1209 Offerta reale e per intimazione Art. 1209 distingue offerta reale (danaro, titoli di credito, cose mobili al domicilio del creditore) e offerta per intimazione (cose mobili altrove).
- Art. 1210 Deposito liberatorio del debitore Quando il creditore rifiuta l'offerta o non si presenta, il debitore puo' depositare le cose. Il deposito accettato o convalidato libera l'obbligato.
- Art. 1211 Vendita di beni deperibili o costosi L'articolo 1211 consente al debitore di farsi autorizzare dal giudice di pace a vendere i beni deperibili o costosi da custodire e depositarne il prezzo.
- Art. 1212 Requisiti del deposito Per validità del deposito: intimazione (data,ora,luogo), consegna con interessi, verbale ufficiale, notifica al creditore assente. Denaro depositabile in banca.
- Art. 1213 Ritiro del deposito: effetti per il creditore Il creditore che, dopo l'accettazione o sentenza, consente il ritiro del deposito perde azione contro condebitori e fideiussori e privilegi, pegni e ipoteche.
- Art. 1214 Effetti della mora per offerta secondo gli usi L'offerta secondo gli usi produce effetti mora dal giorno del deposito (art. 1212) se accettato o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
- Art. 1215 Offerta reale e deposito spese a carico creditore-Art.1215 Disposizione che stabilisce che quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore. Art. 1215 Codice Civile.
- Art. 1216 Intimazione di ricevere consegna immobile Offerta consegna immobile: intimazione al creditore. Dopo, debitore può chiedere sequestratario e liberarsi consegnando a lui.
- Art. 1217 Mora del creditore nelle obbligazioni di fare Come mettere in mora il creditore se l'obbligazione consiste in un fare: occorre l'intimazione a ricevere la prestazione, anche nelle forme d'uso.
- Art. 1218 Risarcimento per inadempimento Il debitore che non adempie o ritarda è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l'impossibilità deriva da causa a lui non imputabile.
- Art. 1219 Messa in mora automatica e per iscritto Spiegazione dell'art. 1219 c.c.: quando occorre una richiesta scritta per la mora, i casi di mora automatica e la regola di otto giorni per gli eredi.
- Art. 1220 Offerta non formale che evita la mora Il debitore non è in mora se ha offerto tempestivamente la prestazione, anche senza formalità, salvo rifiuto legittimo del creditore. Art. 1220.
- Art. 1221 Effetti della mora sul rischio Debitore in mora: non liberato per impossibilità sopravvenuta salvo prova che il bene sarebbe perito dal creditore. Cosa sottratta: ladro deve il valore.
- Art. 1222 Inadempimento delle obbligazioni di non fare L'art. 1222 c.c. dispone che per le obbligazioni di non fare non si applicano le norme sulla mora; ogni fatto violativo è inadempimento immediato.
- Art. 1223 Danno emergente e lucro cessante: Art. 1223 c.c. Art. 1223 c.c.: il risarcimento include la perdita subita (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) se conseguenza immediata e diretta.
- Art. 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie Interessi legali automatici dal giorno della mora in obbligazioni pecuniarie. Ulteriore risarcimento se danno maggiore, salvo patto.
- Art. 1225 Risarcimento limitato al danno prevedibile Il risarcimento per inadempimento non doloso è limitato al danno prevedibile al momento della nascita dell'obbligazione (art. 1225 c.c.).
- Art. 1226 Valutazione equitativa del danno Se il danno non può essere provato nel preciso ammontare, il giudice lo liquida con valutazione equitativa. Art. 1226 c.c.
- Art. 1227 Riduzione risarcimento per colpa del creditore L'art. 1227 c.c. riduce il risarcimento se il creditore ha concorso con colpa al danno, e non risarcisce danni evitabili con ordinaria diligenza.
- Art. 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari Il debitore che usa terzi per adempiere risponde anche dei loro atti dolosi o colpevoli, salvo patto contrario. Art. 1228 codice civile.
- Art. 1229 Nullità clausole di esonero da responsabilità Art. 1229 rende nulle le clausole che escludono o limitano preventivamente la responsabilità per dolo, colpa grave o violazione di norme di ordine pubblico.
- Art. 1230 Estinzione per novazione oggettiva Art. 1230 c.c.: l'obbligazione si estingue sostituendola con nuova obbligazione di oggetto o titolo diverso, con volontà inequivoca.
- Art. 1231 Modalità che non importano novazione Il rilascio/rinnovazione di un documento, l'apposizione o eliminazione di un termine e altre modifiche accessorie non novano l'obbligazione - Art. 1231 cc.
- Art. 1232 Estinzione garanzie in caso di novazione Novazione del credito: privilegi, pegno e ipoteche si estinguono automaticamente se non espressamente mantenuti. Art. 1232 c.c.
- Art. 1233 Garanzie limitate al debitore novante Se la novazione tra creditore e un condebitore libera tutti, le garanzie reali si possono riservare soltanto sui beni del debitore che stipula la novazione.
- Art. 1234 Inefficacia della novazione Novazione inefficace se obbligazione originaria inesistente. Se annullabile, novazione valida solo se debitore conosceva vizio. Art. 1234.
- Art. 1235 Sostituzione del debitore con liberazione Quando un nuovo debitore sostituisce quello originario liberato dal creditore, la disciplina rinvia alle norme su delegazione, espromissione e accollo.
- Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito Il creditore può estinguere l'obbligazione dichiarando di rimettere il debito, comunicandolo al debitore. Il debitore può rifiutare entro un congruo termine.
- Art. 1237 Restituzione volontaria titolo prova liberazione(Art.1237) Restituzione volontaria del titolo: prova della liberazione anche per condebitori. Per titoli pubblici, consegna copia esecutiva fa presumere liberazione.
- Art. 1238 Rinunzia garanzie non fa presumere remissione Rinunciare a pegno o ipoteca non cancella il debito. L'art. 1238: dalla rinunzia alle garanzie non si presume la remissione.
- Art. 1239 Effetti della remissione sui fideiussori La remissione del debito al debitore principale libera i fideiussori. Se riguarda un fideiussore, gli altri sono liberi solo per la sua quota.
- Art. 1240 Imputazione del corrispettivo al debito Se il creditore rinunzia a una garanzia di un terzo dietro compenso, deve detrarre l'importo dal debito a beneficio del debitore e degli altri garanti.
- Art. 1241 Estinzione reciproca dei debiti Quando due persone hanno debiti reciproci, questi si estinguono per le quantità corrispondenti. Il principio di compensazione dell'Art. 1241.
- Art. 1242 Effetti e decorrenza della compensazione La compensazione estingue i debiti dal giorno della coesistenza. Il giudice non la rileva d'ufficio e la prescrizione successiva non la impedisce.
- Art. 1243 Quando opera la compensazione tra debiti La compensazione estingue debiti reciproci di denaro o cose fungibili se liquidi ed esigibili, oppure giudizialmente se di pronta liquidazione.
- Art. 1244 Dilazione gratuita non impedisce compensazione Art. 1244 Codice Civile: la dilazione gratuita concessa dal creditore non è di ostacolo alla compensazione. Il debitore conserva il diritto di compensare.
- Art. 1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo: spese Art. 1245: se due debiti sono pagabili in luoghi diversi, le spese di trasporto vanno computate nel calcolo della compensazione.
- Art. 1246 Quando la compensazione è esclusa L'art. 1246 C.C. elenca i casi in cui la compensazione dei debiti non opera: beni spogliati, deposito, comodato, crediti impignorabili e rinunzia del debitore.
- Art. 1247 Compensazione opposta da terzi garanti Il fideiussore può opporre in compensazione il debito del debitore verso il creditore. Stesso diritto per chi ha costituito ipoteca o pegno. Art. 1247.
- Art. 1248 Inopponibilità compensazione cessionario Il debitore che accetta la cessione non può opporre compensazione al cessionario. Se notificata, compensazione preclusa per crediti posteriori.
- Art. 1249 Imputazione tra più debiti compensabili In presenza di più debiti compensabili tra le stesse parti, la compensazione segue i criteri di imputazione stabiliti dal secondo comma dell'art. 1193.
- Art. 1250 Tutela dei terzi dalla compensazione La compensazione non opera se danneggia terzi che vantano un diritto di usufrutto o di pegno sul credito. Articolo 1250 del Codice Civile.
- Art. 1251 Perdita garanzie per pagamento con compensazione Art.1251 Chi paga un debito che poteva compensare perde privilegi e garanzie verso terzi, a meno che non abbia ignorato per giusti motivi l'esistenza del credito.
- Art. 1252 Compensazione volontaria Art. 1252 Codice Civile: le parti possono concordare la compensazione anche senza i requisiti legali, e stabilirne preventivamente le condizioni.
- Art. 1253 Quando creditore e debitore coincidono L'obbligazione si estingue quando la stessa persona diventa sia creditore che debitore; i garanti terzi sono liberati. Art. 1253 cc.
- Art. 1254 Confusione e diritti di terzi su credito Art. 1254 c.c.: la confusione non pregiudica i terzi che hanno acquistato usufrutto o pegno sul credito. I loro diritti restano validi.
- Art. 1255 Fideiussione e debitore nella stessa persona Se le qualità di fideiussore e debitore principale si riuniscono nella stessa persona, la fideiussione resta in vita se il creditore vi ha interesse.
- Art. 1256 Impossibilità definitiva e temporanea L'obbligazione si estingue per impossibilità non imputabile al debitore. Se temporanea, il debitore non risponde del ritardo, ma si estingue se perdura.
- Art. 1257 Smarrimento di cosa determinata Se la cosa è smarrita senza prova del perimento, la prestazione è impossibile. In caso di ritrovamento, si applica il secondo comma dell'articolo precedente.
- Art. 1258 Liberazione per impossibilità parziale Se la prestazione diventa impossibile solo in parte o il bene è deteriorato, il debitore si libera eseguendo la parte di prestazione ancora possibile.
- Art. 1259 Subingresso del creditore nei diritti Se la cosa determinata diventa impossibile, il creditore subentra nei diritti del debitore verso terzi o ne esige il risarcimento.
- Art. 1260 Cessione crediti: trasferibile senza consenso Creditore può cedere il credito senza consenso del debitore, salvo crediti personali o divieti. Il patto di incedibilità non è opponibile al cessionario ignaro.
- Art. 1261 Divieto di cessione di crediti litigiosi L'articolo 1261 vieta a magistrati, cancellieri, avvocati e notai di acquistare diritti litigiosi della propria giurisdizione, pena nullità e risarcimento.
- Art. 1262 Consegna dei documenti probatori del credito Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito in suo possesso. In caso di cessione parziale, deve rilasciare copia autentica.
- Art. 1263 Cessione del credito e garanzie Con la cessione del credito si trasferiscono le garanzie reali e personali e gli accessori. Per il pegno serve consenso; i frutti scaduti sono esclusi.
- Art. 1264 Efficacia della cessione verso il debitore La cessione ha effetto verso il debitore con accettazione o notifica. Se il debitore sapeva della cessione, pagare il cedente non lo libera, senza notifica.
- Art. 1265 Prevalenza tra più cessioni del credito In caso di più cessioni dello stesso credito, prevale chi notifica per primo al debitore o chi ottiene per primo l'accettazione con data certa.
- Art. 1266 Garanzia del cedente nella cessione Il cedente garantisce l'esistenza del credito nella cessione onerosa; garanzia escludibile ma per fatto proprio. Nella cessione gratuita limitata a donazione.
- Art. 1267 Garanzia sulla solvenza del debitore Di norma il cedente non risponde dell'insolvenza del debitore. Se c'è garanzia, risponde nei limiti di quanto ricevuto, più interessi e spese.
- Art. 1268 Il debitore originario non è liberato Delegazione cumulativa: il debitore originario non è liberato senza dichiarazione espressa del creditore. Questi deve prima chiedere l'adempimento al delegato.
- Art. 1269 Delegazione di pagamento: obblighi del delegato - Art.1269 Art. 1269 c.c.: il delegato può obbligarsi al pagamento verso il creditore, salvo divieto del delegante, e non è tenuto ad accettare l'incarico.
- Art. 1270 Revoca ed estinzione della delegazione Il delegante può revocare la delegazione finché il delegato non si è obbligato o non ha pagato. La morte del delegante non blocca il delegato.
- Art. 1271 Eccezioni del delegato verso il delegatario L'articolo 1271 c.c. fissa quali eccezioni il delegato può opporre al delegatario, escludendo quelle sui rapporti tra le altre parti non richiamati.
- Art. 1272 Assunzione del debito senza delegazione L'espromissione si verifica quando un terzo assume il debito altrui senza delegazione. Il terzo è obbligato in solido se il creditore non libera il debitore.
- Art. 1273 Subingresso nel debito altrui: accollo L'accollo trasferisce il debito tramite accordo tra debitore e terzo. Il creditore libera il debitore originario solo con dichiarazione espressa.
- Art. 1274 Rischio insolvenza del nuovo debitore Se il nuovo debitore diventa insolvente, il creditore che ha liberato il debitore originario non può agire contro quest'ultimo, salvo espressa riserva.